Ordinanza
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Art. 46 Ispezioni dell’Istituto
1 L’Istituto è autorizzato a procedere a ispezioni per tutte le sperimentazioni cliniche con medicamenti o dispositivi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o espianti standardizzati. 2 Se procede a ispezioni, l’Istituto ne informa previamente la commissione d’etica competente, nonché altre autorità cantonali e federali competenti. Queste ultime possono partecipare all’ispezione. 3 Le competenze dell’Istituto sono rette dall’articolo 62 dell’ordinanza del 14 novembre 201843 sull’autorizzazione dei medicamenti. 4 L’Istituto può inoltre svolgere ispezioni all’estero a spese del promotore, ove necessario per la verifica delle sperimentazioni cliniche svolte in Svizzera. Il promotore deve essere informato previamente. 5 L’Istituto informa la commissione d’etica competente, nonché altre autorità competenti del Cantone e della Confederazione, in merito ai risultati dell’ispezione. 43 RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019. |