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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche ad eccezione delle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici 1 (Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche, OSRUm)
del 20 settembre 2013 (Stato 26 maggio 2022)
1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° lug. 2020 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 20203033).
Art. 46Ispezioni dell’Istituto
1 L’Istituto è autorizzato a procedere a ispezioni per tutte le sperimentazioni cliniche con medicamenti o dispositivi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer o espianti standardizzati.
2 Se procede a ispezioni, l’Istituto ne informa previamente la commissione d’etica competente, nonché altre autorità cantonali e federali competenti. Queste ultime possono partecipare all’ispezione.
3 Le competenze dell’Istituto sono rette dall’articolo 62 dell’ordinanza del 14 novembre 201843 sull’autorizzazione dei medicamenti.
4 L’Istituto può inoltre svolgere ispezioni all’estero a spese del promotore, ove necessario per la verifica delle sperimentazioni cliniche svolte in Svizzera. Il promotore deve essere informato previamente.
5 L’Istituto informa la commissione d’etica competente, nonché altre autorità competenti del Cantone e della Confederazione, in merito ai risultati dell’ispezione.
43RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019.