Ordinanza
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Art. 57
1 Gli articoli 37–41, 43 e 44 sono applicabili per analogia alle notifiche e ai rapporti relativi alle sperimentazioni cliniche di trapianti.45 2 Gli obblighi che, conformemente a tali disposizioni, sono da osservare nei confronti dell’Istituto vanno adempiuti nei confronti dell’UFSP per le sperimentazioni cliniche di trapianti. 3 Per le sperimentazioni cliniche di trapianti, l’obbligo di registrazione, la tracciabilità e l’obbligo di conservazione del promotore e dello sperimentatore sono retti dagli articoli 34 e 35 della legge sui trapianti. 45 Correzione del 27 dic. 2013 (RU 2013 5579). |