Ordinanza
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Art. 67 Portale
1 L’accesso pubblico a informazioni relative a sperimentazioni cliniche condotte in Svizzera è garantito mediante l’accesso informatizzato a un registro o a più registri (portale). 2 Il portale permette segnatamente di:
3 La gestione del portale e della banca dati complementare della Confederazione è garantita dall’organo di coordinamento di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 20 settembre 201349 sull’organizzazione relativa alla LRUm. 49 RS 810.308 |