Ordinanza
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Art. 13 Requisiti per la garanzia
1 L’obbligo di garanzia può essere adempiuto mediante:
2 L’entità della somma di copertura è disciplinata nell’allegato 2. 3 La garanzia deve coprire i danni che si manifestano entro 20 anni dalla conclusione della sperimentazione clinica.47 47 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). |
