Ordinanza
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Art. 18
1 Chi conserva dati sanitari personali nell’ambito di una sperimentazione clinica deve garantirne la protezione mediante misure operative e organizzative appropriate, segnatamente:
2 Chi conserva materiale biologico nell’ambito di una sperimentazione clinica deve segnatamente:
49 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). |
