1 Le sperimentazioni cliniche con medicamenti rientrano nella categoria A se:
- a.
- il prodotto in sperimentazione è un medicamento omologato in Svizzera;
- b.
- il prodotto in sperimentazione non è stato modificato; e
- c.
- l’impiego del prodotto in sperimentazione:
- 1.
- avviene conformemente all’informazione professionale,
- 2.
- diverge dall’informazione professionale per quanto riguarda l’indicazione o la posologia, ma adempie i seguenti criteri:
- –
- l’indicazione rientra nello stesso gruppo di malattie della Classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità (International Classification of Diseases, ICD) conformemente all’allegato 1 numero 3
- –
- si tratta di una malattia autolimitante e la posologia del medicamento è più bassa rispetto a quanto stabilito nell’informazione professionale, oppure
- 3.
- è considerato un trattamento standard in una direttiva redatta secondo criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
2 Le sperimentazioni cliniche con medicamenti rientrano nella categoria B se il prodotto in sperimentazione:
- a.
- è un medicamento omologato in Svizzera che:
- 1.
- non è utilizzato conformemente al capoverso 1 lettera c, o
- 2.
- è stato sottoposto a modifiche a basso rischio secondo l’allegato 2bis;
- b.
- è un medicamento omologato in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente secondo l’articolo 13 LATer e non è stato sottoposto a modifiche oppure è stato sottoposto a modifiche a basso rischio secondo l’allegato 2bis; o
- c.
- è un placebo prodotto specificamente per le sperimentazioni cliniche.
3 Le sperimentazioni cliniche con medicamenti rientrano nella categoria C se il prodotto in sperimentazione contiene un principio attivo e:
- a.
- è un medicamento omologato in Svizzera o in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente secondo l’articolo 13 LATer ed è stato sottoposto a modifiche più estese di quelle a basso rischio di cui all’allegato 2bis; o
- b.
- è un medicamento non omologato in Svizzera né in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente secondo l’articolo 13 LATer.
4 Se una sperimentazione clinica rientra in più di una categoria, essa è attribuita alla categoria più alta; le categorie sono ordinate in ordine crescente dalla A alla C.
52 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).