Art. 2 Definizioni 16
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: - a.17
- sperimentazione clinica: un progetto di ricerca con persone nel cui ambito è previsto di sottoporre le stesse a uno o più interventi al fine di esaminarne gli effetti sulla salute o sulla struttura e sulla funzione del corpo umano;
- b.18
- intervento: ogni azione effettuata sulla persona partecipante alla sperimentazione e della quale si intende esaminare l’effetto su tale persona;
- c.
- rischi e incomodi minimi: rischi e incomodi che, tenuto conto della vulnerabilità delle persone partecipanti alla sperimentazione e delle circostanze specifiche, quanto a intensità e qualità hanno soltanto effetti di lieve entità e temporanei sulla salute delle persone partecipanti; possono comportare rischi e incomodi minimi segnatamente:
- 1.
- le inchieste e le osservazioni,
- 2.
- i prelievi di sangue periferico venoso o capillare e le agobiopsie su una piccola superficie cutanea,
- 3.
- il prelievo o la raccolta di sostanze organiche senza misure invasive (in particolare campioni di saliva, urina e feci),
- 4.
- gli strisci,
- 5.
- le tomografie a risonanza magnetica senza mezzo di contrasto, le ecografie o gli elettrogrammi,
- 6.19
- gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, se la dose efficace è inferiore a 5 mSv per progetto di ricerca e per persona partecipante, non è utilizzato alcun mezzo di contrasto e:
- –
- i radiofarmaci utilizzati a tale scopo sono impiegati in modo conforme all’omologazione o sono esenti da omologazione, o
- –
- i dispositivi secondo l’articolo 1 ODmed20 sono provvisti di marchio di conformità secondo l’articolo 13 ODmed e sono impiegati conformemente alle istruzioni per l’uso;
- d.
- promotore: persona o istituzione con sede o rappresentanza in Svizzera che assume la responsabilità dell’organizzazione di una sperimentazione clinica, segnatamente dell’avvio, della gestione e del finanziamento della stessa in Svizzera;
- e.
- sperimentatore:persona responsabile sul posto dello svolgimento pratico di una sperimentazione clinica in Svizzera, nonché della protezione delle persone partecipanti; lo sperimentatore che assume la responsabilità di organizzare in Svizzera una sperimentazione clinica ne è allo stesso tempo il promotore;
- f.21
- informazioni eccedenti: risultati personali, in particolare reperti occasionali, che emergono nel contesto di una sperimentazione clinica e non sono necessari né per il suo svolgimento, né per rispondere alla questione di rilevanza scientifica;
- g.22
- prodotto in sperimentazione: prodotto esaminato in una sperimentazione clinica con medicamenti o impiegato come prodotto di confronto, anche come placebo;
- h.23
- placebo: prodotto privo di principio attivo.
16 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° lug. 2020 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 20203033). 17 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 18 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 19 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 20 RS 812.213 21 Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 22 Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 23 Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322).
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