Ordinanza
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Art. 36a Procedura per gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti 82
1 Per gli esami di accompagnamento con radiazioni ionizzanti, lo sperimentatore presenta alla commissione d’etica competente gli ulteriori documenti di cui all’allegato 3 numero 5. Fatti salvi i capoversi 2–6, la procedura di autorizzazione è retta dagli articoli 24–27 e 29. 2 Lo sperimentatore fornisce inoltre all’UFSP la documentazione di cui all’allegato 3 numero 6 nel caso in cui:
3 Se un’ulteriore presentazione dei documenti in conformità con il capoverso 2 dovesse essere necessaria, lo sperimentatore deve informare la commissione etica a riguardo. 4 Entro un termine congruo l’UFSP formula un parere all’attenzione della commissione d’etica in merito al rispetto della legislazione sulla radioprotezione e alla stima delle dosi. 5 La commissione d’etica rilascia l’autorizzazione se:
6 La commissione d’etica decide entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione formalmente corretta. Comunica la sua decisione all’UFSP. 82 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322; 582). |
