Ordinanza
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Art. 4a Inclusione di gruppi di persone rilevanti
1 Il promotore e lo sperimentatore devono garantire che i criteri di selezione delle persone previste per la partecipazione e la prescrizione della sperimentazione consentano un’adeguata rappresentazione dei gruppi di persone rilevanti per rispondere alla questione scientifica, tenendo conto in particolare della distribuzione tra i sessi e le fasce d’età. 2 L’esclusione o la prevista sottorappresentazione di gruppi di persone rilevanti deve essere indicata nella documentazione a corredo della domanda e motivata. 25 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). |
