Ordinanza
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Art. 50 Coordinamento e informazione nella procedura di autorizzazione nonché termine per la presentazione della domanda alla seconda autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione 121
1 Lo sperimentatore e il promotore possono presentare contemporaneamente le domande alla commissione d’etica competente e all’UFSP. 1bis Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, la domanda deve essere presentata alla seconda autorità preposta entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte della prima autorità preposta.122 1ter Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, la prima autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può prorogare il termine di cui al capoverso 1bis. Una richiesta di questo tipo è considerata una modifica essenziale alla sperimentazione clinica.123 1quater Se il termine di cui al capoverso 1bis o il termine prorogato di cui al capoverso 1ter è superato o la richiesta di proroga del termine di cui al capoverso 1ter è rifiutata, l’autorizzazione rilasciata decade.124 2 La commissione d’etica competente e l’UFSP si informano reciprocamente su aspetti che riguardano gli ambiti di verifica previsti sia dall’articolo 25 sia dall’articolo 53 e coordinano le loro valutazioni. 121 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 122 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 123 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 124 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). |
