Ordinanza
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Art. 65a Pubblicazione dei risultati della sperimentazione 153
1 Il promotore deve garantire che una sintesi dei risultati della sperimentazione sia iscritta e pubblicata in un registro di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettera a o b entro un anno dalla conclusione o dall’arresto prematuro della sperimentazione clinica. Un’interruzione che supera i due anni è considerata un arresto prematuro. 2 Al fine della pubblicazione nel portale di cui all’articolo 67, egli è inoltre tenuto a garantire che nel sistema d’informazione dei Cantoni sia iscritta una sintesi divulgativa dei risultati della sperimentazione secondo l’allegato 5 numero 2.15; si applica il termine di cui al capoverso 1. L’iscrizione deve avvenire almeno nelle lingue nazionali della Svizzera in cui sono state reclutate le persone che hanno partecipato alla sperimentazione clinica.154 3 Per le sperimentazioni cliniche della fase I in cui il medicamento in esame è somministrato esclusivamente a persone adulte, la pubblicazione dei risultati della sperimentazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve avvenire al più tardi entro il termine indicato all’allegato 5 numero 3.2. 4 Se per motivi scientifici non è possibile eseguire puntualmente la pubblicazione dei risultati della sperimentazione di cui ai capoversi 1 e 2, il promotore deve spiegarne il motivo nella documentazione a corredo della domanda indicando quando la pubblicazione avrà luogo. 153 Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322). 154 Correzione del 20 mag. 2025 (RU 2025 325). |
