Ordinanza
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Art. 7 Informazione
1 Oltre alle informazioni previste nell’articolo 16 capoverso 2 LRUm la persona interessata deve essere informata circa:
2 Se il materiale biologico prelevato nella sperimentazione clinica o i dati sanitari personali raccolti nella stessa sono destinati ad un ulteriore utilizzo nella ricerca, la persona interessata dev’essere informata anche sulle disposizioni degli articoli 28−32 dell’ordinanza del 20 settembre 201332 sulla ricerca umana. 3 L’informazione può aver luogo a tappe. Può inoltre avvenire in forme diverse da quella testuale. 4 Occorre garantire con misure appropriate che la persona interessata comprenda i contenuti essenziali dell’informazione, in particolare:
30 Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). 31 Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2024 322; 582). 33 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). |
