Ordinanza
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Art. 72 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 7 giugno 2024 161
1 Per le sperimentazioni cliniche in corso autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 i termini di cui agli articoli 23a capoverso 1, 38 capoverso 2 terza frase e 65a capoverso 1 seconda frase iniziano a decorrere dall’entrata in vigore della presente modifica; per le sperimentazioni cliniche che prima dell’entrata in vigore della presente modifica dispongono di una sola delle due autorizzazioni necessarie, il termine di cui agli articoli 23 capoverso 1bis e 50 capoverso 1bis inizia a decorrere dall’entrata in vigore della presente modifica. 2 Per le sperimentazioni cliniche in corso autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 l’insieme degli obblighi di notifica, rapporto e documentazione di cui al capitolo 2 sezione 5, capitolo 3 sezione 4 nonché capitolo 4 sezione 2 possono essere adempiuti secondo il diritto anteriore entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. 3 Per le sperimentazioni cliniche autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024gli obblighi di responsabilità, garanzia e conservazione sono retti dal diritto anteriore. Se l’autorizzazione per la sperimentazione clinica è stata rilasciata a tempo determinato, in caso di rinnovo dell’autorizzazione tali obblighi sono retti dal nuovo diritto. 4 Se una sperimentazione clinica con medicamenti autorizzata dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024 secondo il nuovo diritto rientra in un’altra categoria di cui all’articolo 19, il promotore può richiedere, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica, un adeguamento della categoria in qualità di modifica essenziale. La richiesta deve essere presentata prima a Swissmedic e, dopo l’autorizzazione, alla commissione d’etica competente. 161 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 giu. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 322). |
