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Art. 111 Strade di proprietà della Confederazione 340
1 ...341 2 Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l’ufficio o l’organismo incaricato dell’amministrazione della strada o dei fondi.342 La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi.343 3 Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.344 340 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 341Abrogato dal n. I dell’O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). 342 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 343 Nuovo testo giusta il n. II 21 dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704). 344 Nuovo testo giusta il n. II 63 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |