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Art. 18 Divieti generali di circolazioni
1 Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli. 2 Se a intersezioni l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni», ma l’uscita è possibile in misura limitata (per es. il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono sarà soppressa dal segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).43 3 Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08). 4 I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le sedie a rotelle44, i velocipedi spinti a mano nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con motore spento.45 5 Se l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto di accesso» (2.02), l’autorità dispone che i velocipedi e i ciclomotori siano esclusi dal divieto, a meno che non vi siano condizioni di spazio limitato o altri motivi di impedimento. L’autorità può prevedere ulteriori deroghe, in particolare per i veicoli pubblici del servizio di linea.46 6 Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell’una o nell’altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con un cartello complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso. 7 ...47 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 44 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1317). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 45Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 47 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). |