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Art. 21 Larghezza, altezza, lunghezza dei veicoli
1 Il segnale «Larghezza massima» (2.18) vieta la circolazione dei veicoli la cui larghezza, compreso il carico, supera il limite indicato; l’utilizzazione di strade segnalate per una larghezza massima di 2,30 m da parte di determinati veicoli più larghi è disciplinata nell’articolo 64 capoverso 2 ONC66.67 2 Il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. È collocato vicino all’ostacolo prima di sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata ecc., quando i veicoli di 4,00 m di altezza non possono passare senza pericolo in tali luoghi.68 3 Il segnale «Lunghezza massima» (2.20) vieta la circolazione dei veicoli e dell’insieme dei veicoli la cui lunghezza, compreso il carico, supera il limite indicato. 66 RS 741.11 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). |