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Art. 22b Zona d’incontro 75
1 Il segnale «Zona d’incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli possono utilizzare l’intera area di traffico. Questi hanno la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli.76 2 La velocità massima è di 20 km/h. 3 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali e da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio. 75 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). |