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Art. 23 Velocità minima
1 Il segnale «Velocità minima» (2.31) indica, in km/h, la velocità al di sotto della quale i veicoli non devono circolare quando le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. I veicoli con i quali non è né possibile né permesso circolare alla velocità indicata (per es. per le particolarità del veicolo o del carico) non sono autorizzati a proseguire. La velocità minima segnalata è soppressa con il segnale «Fine della velocità minima» (2.54). 2 Se la velocità minima deve essere osservata su tutta la carreggiata, bisogna annunciarlo per tempo, al più tardi prima dell’ultima possibilità di deviazione (art. 16 cpv. 3). |