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Art. 26 Divieto di sorpasso
1 Il segnale «Divieto di sorpasso» (2.44) vieta ai conducenti di veicoli a motore di sorpassare veicoli a motore pluritraccia nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento84. 2 Il segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) vieta ai conducenti di autoveicoli pesanti per il trasporto di cose e autoveicoli di lavoro pesanti di sorpassare veicoli a motore pluritraccia nonché tranvie e ferrovie su strada in movimento.85 3 Questi due segnali non impediscono ai conducenti di sorpassare, purché non vi sia pericolo, veicoli a motore la cui velocità massima è limitata a 30 km/h (monoassi, carri a mano provvisti di motore, carri con motore industriale, carri di lavoro, veicoli a motore agricoli; art. 11 cpv. 2 lett. g, 13 cpv. 3 lett. b, 17 e 161–166 OETV86).87 Accanto alle tranvie e alle ferrovie su strada in marcia si può avanzare sulla destra. 4 I divieti di sorpasso segnalati sono soppressi dai segnali «Fine del divieto di sorpasso» (2.55) e «Fine del divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.56). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 86 RS 741.41 87Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). |