Art. 2a Segnaletica per zone 20
1 I segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) come anche i segnali di prescrizione possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come segnale per zone (2.59.1). 2 La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all’interno delle località. 3 I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall’inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione. 4 Con un segnale per zone possono essere indicate al massimo tre norme del traffico. 5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d’incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie con carattere per quanto possibile omogeneo. 6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l’articolo 108, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada principale, in caso di particolari peculiarità locali (ad es. in centri urbani o in centri storici cittadini) questo tratto può eccezionalmente essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h. 20Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). |