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Art. 33 Ciclopista, strada pedonale, strada per cavalli da sella
1 Il segnale «Ciclopista» (2.60) obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori a servirsi dell’apposita strada indicata dal segnale. Il segnale «Fine della ciclopista» (2.60.1) può essere collocato dove finisce la ciclopista. Gli articoli 15 capoverso 3 e 40 ONC si applicano alla precedenza nonché all’uso della ciclopista da parte di altri utenti della strada.97 2 Il segnale «Strada pedonale» (2.61) obbliga i pedoni a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale; per l’uso delle strade pedonali con sedie a rotelle e mezzi simili a veicoli si applicano gli articoli 43a, 50 e 50a ONC. Il segnale «Strada per cavalli da sella» (2.62) obbliga i cavallerizzi e le persone che conducono i cavalli per la cavezza a servirsi della strada che è loro indicata dal segnale. Sulle strade pedonali e per cavalli da sella non sono ammessi altri utenti.98 3 Per dirigere gli utenti della strada verso una ciclopista, una strada pedonale od una strada per cavalli da sella sull’altro lato della strada, è collocato il segnale corrispondente con un «Cartello di direzione» (5.07) portante una freccia diretta verso il lato della strada in questione. 4 Se una strada è destinata contemporaneamente a due categorie d’utenti (per es. pedoni/ciclisti, pedoni/cavallerizzi) e una linea discontinua o continua (art. 74a cpv. 5) demarca un’area di circolazione differenziata per le due categorie, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti, separati da una striscia verticale (per es. «Ciclopista e strada pedonale divise per categoria»; 2.63); ciascuna categoria d’utenti deve servirsi dell’area di circolazione che gli è attribuita mediante il simbolo corrispondente. Se una strada senza demarcazione di separazione è destinata contemporaneamente a due categorie di utenti, sul segnale sono raffigurati i simboli corrispondenti (per es. «Ciclopista e strada pedonale»; 2.63.1). I conducenti di velocipedi e di ciclomotori nonché i cavallerizzi devono usare riguardo verso i pedoni e, se la sicurezza lo esige, li avvertono e all’occorrenza si fermano.99 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 98Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). |