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Art. 72 Principi
1 Le demarcazioni sono dipinte o applicate sulla carreggiata oppure vi sono incastrate; le demarcazioni possono essere tracciate anche con altri mezzi (per esempio pietre da pavimentazione stradale), a condizione che essi soddisfino i requisiti di colore, dimensioni e sicurezza posti dal diritto federale alle demarcazioni. Le demarcazioni non devono sporgere in modo da disturbare e devono essere il più possibile antisdrucciolevoli. Se necessario, sono riflettenti. Le linee di demarcazione possono all’occorrenza essere munite di catarifrangenti.212 1bis Sono vietati gli elementi costruttivi simili alle demarcazioni che possono essere confusi con esse, che ne compromettono l’effetto o che in altro modo possono dare l’impressione di avere un significato attinente alle norme della circolazione stradale.213 2 Se delle demarcazioni devono essere provvisoriamente spostate (ad es. in caso di cantieri o di deviazioni del traffico), vengono applicati dischi convessi di colore giallo-arancione con riflettori di colore giallo-arancione, demarcazioni giallo-arancione e corpi indicatori di direzione giallo-arancione per sopprimere la validità delle demarcazioni bianche esistenti. Allo scopo di sottolineare la rotta, anche i corpi indicatori di direzione e le demarcazioni possono essere completati con riflettori.214 3 Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione come anche le iscrizioni previste nella presente ordinanza. Il DATEC può inoltre prevedere demarcazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare peculiarità locali.215 4 L’articolo 90 si applica inoltre alle demarcazioni apposte sulle autostrade e semiautostrade. 5 Il DATEC emana istruzioni concernenti le demarcazioni. 212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 213 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1. 214Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). BGE
94 I 205 () from 26. Juni 1968
Regeste: Staatsrechtliche Beschwerde. Begriff des Zwischenentscheids und des nicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 87 OG. Kantonaler Zivilprozess. Verbotsverfahren. Auslegung des § 263 aarg. ZPO, wonach "allgemeine Verbote durch Anbringen von Warnungstafeln oder auf andere angemessene Weise genügend bekanntzumachen" sind. Mit Wortlaut und Sinn dieser Bestimmung unvereinbar ist die Annahme, dass bei Erlass des Verbots des Befahrens eines Privatwegs mit Motorfahrzeugen die Warnungstafel die ganze Verbotsverfügung enthalten müsse, das Signal Nr. 201 gemäss Art. 16 SSV keine genügende Bekanntmachung darstelle und das im Anschluss an das Aufstellen dieses Signals eingelegte Rechtsmittel gegen das Verbot daher verfrüht und unzulässig sei.
105 IV 261 () from 26. September 1979
Regeste: Art. 98 Abs. 3 SVG. Anbringung eines unzulässigen Signals. Wer mit einer in der Hand gehaltenen Kartontafel, auf der das Wort "RADAR" geschrieben ist, vorbeifahrende Automobilisten vor einer Radarkontrolle warnt, macht sich nicht nach Art. 98 Abs. 3 SVG strafbar. |