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Art. 74a Corsie ciclabili e ciclopiste, strade pedonali e strade per cavalli da sella, simbolo di un velocipede 221
1 Le corsie ciclabili e le corsie sulle ciclopiste sono delimitate da una linea gialla discontinua o continua (6.09). I veicoli non devono oltrepassare o attraversare la linea continua. Le corsie ciclabili possono essere demarcate sull’area d’intersezione soltanto se è tolta la precedenza ai veicoli che vi si immettono.222 2 Fuori delle località sono ammesse corsie ciclabili su entrambi i lati della strada soltanto se la carreggiata è divisa a metà da una demarcazione. 3 ...223 4 Laddove una ciclopista attraversa una strada secondaria ed, eccezionalmente e in deroga all’articolo 15 capoverso 3 ONC, gli utenti di detta ciclopista godono della precedenza, l’attraversamento della strada è indicato da linee gialle discontinue; occorre togliere la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada secondaria collocando i segnali «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02). 5 La linea gialla discontinua o continua serve a separare le ciclopiste dalle strade pedonali e dalle strade per cavalli da sella (art. 33) che si trovano allo stesso livello. Ai conducenti di velocipedi e di ciclomotori e ai cavallerizzi è vietato oltrepassare le linee gialle continue o passarvi sopra. 6 Sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili possono essere dipinti il simbolo giallo di un velocipede e frecce gialle che indicano la direzione da seguire o la preselezione. 7 Oltre che sulle ciclopiste e sulle corsie ciclabili, il simbolo di un velocipede è ammesso anche nelle seguenti situazioni:
8 Su strade destinate contemporaneamente a due categorie d’utenti (art. 33 cpv. 4 e 65 cpv. 8), a titolo di chiarimento possono essere dipinti in colore giallo i simboli dei segnali corrispondenti.227 221 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 223 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 225 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 226 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). |