|
Art. 29 Catene per la neve obbligatorie
1 Il segnale «Catene per la neve obbligatorie» (2.48) significa che i veicoli a motore pluritraccia possono circolare sul tratto indicato soltanto se almeno due ruote motrici dello stesso asse o una per fianco, se si tratta di ruote gemellate, sono munite di catene per la neve metalliche; questa disposizione si applica per analogia anche ai tricicli a motore. Sono ammessi anche equipaggiamenti analoghi, fatti di un altro materiale, autorizzati dall’USTRA.92 2 Il segnale è tolto non appena bastano dei buoni pneumatici per circolare sul tratto. 3 La prescrizione segnalata è soppressa al segnale «Fine dell’obbligo di utilizzare le catene per la neve» (2.57). 92Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). |