Art. 49 Principi
1 Sui cartelli di località, sugli indicatori di direzione, sugli indicatori di direzione avanzati e sui cartelli di preselezione (art. 50–53), i nomi delle località sono scritti nella lingua parlata nel luogo indicato; per i comuni dove si parlano due lingue, nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti. Se il nome di una località è scritto in maniera diversa nelle due lingue, la parte anteriore del cartello di località reca le due ortografie, se la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti. 2 Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, possono indicare destinazioni locali importanti (ad es. stazione, centro, ospedale). L’articolo 54 capoverso 4 è applicabile agli indicatori di direzione «Aziende» e il capoverso 9 dello stesso articolo alla segnaletica turistica e agli indicatori di direzione per gli alberghi. I simboli, con relativo significato, utilizzati per gli indicatori di direzione sono elencati nell’allegato 2 numero 5.132 3 Le disposizioni degli articoli 84–91 sono applicabili agli indicatori di direzione, agli indicatori di direzione avanzati e ai cartelli di preselezione collocati sulle autostrade e sulle semiautostrade. 4 Gli indicatori di direzione, gli indicatori di direzione avanzati e i cartelli di preselezione delle autostrade e semiautostrade possono indicare soltanto località fissate dal DATEC133.134 132 Per. introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 133 Competenza trasferita dal DFGP al DATEC giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 134Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). |