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Art. 68 Genere e significato dei segnali luminosi
1 I segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni.187 1bis La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i contorni neri, l’ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93 cpv. 2).188 2 La luce verde dà via libera. I veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr189) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla strada trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC190).191 3 Le frecce verdi permettono la circolazione nella direzione indicata. Se nel contempo lampeggia accanto ad esse una luce gialla, i veicoli che svoltano devono dare la precedenza al traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr) e ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli sulla carreggiata trasversale (art. 6 cpv. 2 ONC).192 4 La luce gialla significa:
5 Se i contorni di una freccia appaiono in nero nella luce gialla, questa è valevole soltanto nel senso indicato. 6 La luce gialla lampeggiante (art. 70 cpv. 1) obbliga i conducenti a usare particolare prudenza. 7 Le luci con il simbolo di un pedone sono rivolte ai pedoni; questi possono accedere alla carreggiata o alla zona dei binari soltanto se il simbolo verde è illuminato. Se esso incomincia a lampeggiare o se appare una luce gialla intermedia o subito la luce rossa, i pedoni devono allontanarsi immediatamente dalla carreggiata o dalla zona dei binari.193 8 Le luci con il simbolo di un velocipede sono rivolte ai conducenti di velocipedi e di ciclomotori. Per il significato delle luci si applicano i capoversi 1 a 4.194 9 Le frecce nere che figurano sui cartelli complementari applicate sotto i segnali luminosi significano che questi sono valevoli soltanto nel senso indicato. 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 188 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 191 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). 192 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). 193 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). 194Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). |