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Art. 101 Principi
1I segnali e le demarcazioni non previsti nella presente ordinanza non sono ammessi; sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 54 capoverso 9 e 115.292 2 I segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’USTRA; occorre seguire la procedura secondo l’articolo 107.293 3 I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità; non devono però mancare dove sono indispensabili. Devono essere disposti in maniera uniforme, particolarmente lungo una stessa arteria stradale. 3bis ...294 4 I segnali valgono per tutta la carreggiata, purché non risulti senza ambiguità che sono valevoli soltanto per singole corsie o aree di circolazione speciali, per il loro collocamento al di sopra della carreggiata o in ragione di singole disposizioni (ad es. art. 59). 5 I segnali non devono seguirsi a poca distanza l’uno dall’altro. 6 Allo stesso montante possono essere applicati due segnali, in casi eccezionali o impellenti tre; questa disposizione non vale per gli indicatori di direzione. Di regola, sono applicati dall’alto verso il basso: segnali di pericolo, segnali di prescrizione o di precedenza, segnali di indicazione.295 7 I segnali possono figurare su una tavola rettangolare bianca:
Le informazioni complementari (ad es. una iscrizione, una freccia, un simbolo) sono di colore nero e figurano sul cartello rettangolare bianco al di sotto del segnale rappresentato. 7bis I segnali a sorgente luminosa possono essere riprodotti su un cartello rettangolare nero.297 8 I segnali gialli e neri, eccetto il segnale «Strada principale» (3.03) e «Fine della strada principale» (3.04), sono rivolti esclusivamente ai conducenti di veicoli militari.298 I segnali hanno un fondo giallo; il bordo, l’iscrizione e il simbolo sono di color nero. Le disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr299) sono applicabili. 9 Gli indicatori di direzione bianchi e arancioni indicano l’ubicazione di centri di formazione, posti sanitari di soccorso e rifugi pubblici della protezione civile di relativa grande capienza, difficili da reperire senza speciale indicazione. Gli indicatori di direzione hanno un fondo bianco; il bordo è arancione e l’iscrizione nera; alla base dell’indicatore di direzione può figurare il contrassegno internazionale della protezione civile. Sono applicabili le disposizioni relative alla protezione dei segnali (art. 98 LCStr).300 292 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 293Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 294 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 20054495). Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 295Introdotto dal n. IV dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). 296 Introdotta dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 297 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 298 Nuovo testo giusta l’art. 90 cpv. 1 dell’O dell’11 feb. 2004 sulla circolazione stradale militare, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 945). 300Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). |