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Art. 104 Competenze
1 L’autorità ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni. Sono riservati l’obbligo degli utenti della strada di segnalare ostacoli sulla carreggiata (art. 4 cpv. 1 LCStr; art. 23 e 54 ONC307), la competenza della polizia di collocare i segnali necessari nella misura in cui è autorizzata a ordinare provvedimenti di propria iniziativa (art. 107 cpv. 4; art. 3 cpv. 6 LCStr) nonché la competenza del personale di veicoli d’accompagnamento di esporre su pannelli a messaggio variabile il segnale «Altri pericoli» (1.30; art. 103 cpv. 5).308 2 I Cantoni possono delegare ai Comuni i compiti concernenti la segnaletica, ma devono esercitare la sorveglianza. 3 L’USTRA ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l’articolo 2 lettere c–e OSN. I segnali e le demarcazioni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approvata e che non valgono oltre un anno possono essere collocati dall’autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l’emanazione di regolamentazioni della circolazione si applica l’articolo 110 capoverso 2.309 4 Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnaletica relativa a regolamentazioni militari del traffico.310 5 Inoltre, le persone seguenti hanno il diritto di collocare segnali, conformemente alle direttive dell’autorità:
6 L’autorità sente il parere dell’autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell’amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada.312 308Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131). 309Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 310Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 311 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 312 Nuovo testo giusta l’all.n. II 1 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). |