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Art. 107 Principi
1 L’autorità o l’USTRA deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le seguenti regolamentazioni locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr):
1bis I segnali e le demarcazioni di cui al capoverso 1 possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva.320 2 Se la sicurezza stradale lo esige, l’autorità o l’USTRA può collocare prima della pubblicazione della decisione, per 60 giorni al massimo, segnali indicanti regolamentazioni locali del traffico giusta il capoverso 1.321 2bis Regolamentazioni locali del traffico introdotte a titolo sperimentale possono essere ordinate per un anno al massimo.322 3 Non sono necessarie decisioni formali o pubblicazioni per:
4 Le misure temporanee prese dalla polizia (art. 3 cpv. 6 LCStr), quando devono essere valide per più di otto giorni, vanno decise e pubblicate in procedura ordinaria dall’autorità o dall’USTRA.325 5 Se su un determinato tratto è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni. Se le circostanze che hanno determinato una regolamentazione locale del traffico si modificano, l’autorità deve riesaminare il caso e, qualora fosse necessario, abrogare la regolamentazione. 6 Se la costruzione o il rifacimento di una strada necessita di una regolamentazione locale del traffico, della costruzione di un’isola, ecc., si interpellerà, al momento di elaborare i piani, tanto l’autorità quanto la polizia cantonale della circolazione. 7 Se si prevede di realizzare una fermata dei veicoli pubblici del servizio di linea, deve essere sentita la polizia stradale cantonale prima dell’approvazione dei piani.326 319 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 320 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 321 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213). 322Introdotto dal n. I dell’O del 12 feb. 1992, in vigore dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). 324Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 326 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). |