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Art. 108 Deroghe alle limitazioni generali della velocità
1 Per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’USTRA può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità (art. 4a ONC327) su determinati tratti di strada.328 2 Le limitazioni generali della velocità possono essere ridotte se:
3 Il limite generale di velocità può essere aumentato, su strade ben costruite con diritto di precedenza nelle località, se questo provvedimento permette di migliorare la fluidità del traffico senza arrecare svantaggi alla sicurezza e all’ambiente.332 4 Prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia (art. 32 cpv. 3 LCStr) per chiarire se il provvedimento è necessario (cpv. 2), opportuno oppure se sono da preferire altre misure. Occorre esaminare in particolar modo se il provvedimento può essere limitato alle ore di punta.333 4bis In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, la prescrizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d’incontro è regolata solo dall’articolo 3 capoverso 4 LCStr.334 5 Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità:
6 Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limitazioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnaletica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per le zone d’incontro.340 328 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3213). 329Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1. 330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 331Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). 332Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1. 333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 334 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). 335Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1. 336Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1. 337Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 dic. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1990 66). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1. 338Introdotta dal n. II dell’O del 1° ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1119). 339Introdotta dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). 340 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). |