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Art. 12 Animali
1 Il segnale «Passaggio di selvaggina» (1.24) indica che bisogna tener conto della presenza di selvaggina sulla carreggiata. La lunghezza del tratto sul quale esiste un tale pericolo è di regola annunciata mediante il cartello complementare «Lunghezza del tratto» (5.03). 2 Il segnale «Animali» (1.25) indica la presenza sulla carreggiata di animali non sorvegliati; il simbolo dell’animale indica la specie d’animali di cui si tratta principalmente. Questo segnale è collocato nelle regioni di pascoli che per diritto non devono essere cintate; inoltre, per il carico e lo scarico degli alpi, è collocato fino a quando i greggi e le mandrie si spostano sulla carreggiata. È collocato se necessario sulle strade principali dove vi sono sovente spostamenti di greggi e mandrie. 3 L’USTRA35 può autorizzare l’impiego di altri simboli d’animali conformemente all’articolo 115 capoverso 2. 35 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |