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Art. 18 Divieti generali di circolazioni
1 Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli. 2 Se a intersezioni l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni», ma l’uscita è possibile in misura limitata (per es. il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono sarà soppressa dal segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02).46 3 Il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato. All’altra estremità della strada è collocato il segnale «Senso unico» (4.08). 4 I segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso» non valgono per i carri a mano, larghi al massimo 1 m, le carrozzine per bambini, le sedie a rotelle47, i velocipedi spinti a mano nonché i ciclomotori e le motociclette a due ruote spinti a mano dal conducente, con motore spento.48 5 Se l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto di accesso» (2.02), l’autorità dispone che i velocipedi e i ciclomotori siano esclusi dal divieto, a meno che non vi siano condizioni di spazio limitato o altri motivi di impedimento. L’autorità può prevedere ulteriori deroghe, in particolare per i veicoli pubblici del servizio di linea.49 6 Per indicare che la circolazione a senso unico è permessa alternativamente nell’una o nell’altra direzione, il segnale «Divieto di accesso» è impiegato con un cartello complementare che menziona le ore di accesso permesse, la lunghezza del tratto e il tempo necessario in generale ai veicoli per compiere il percorso. 7 ...50 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 47 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1317). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 48Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 50 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). BGE
126 IV 184 () from 18. August 2000
Regeste: Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 17, 19 und 30 Abs. 1 SSV. Wer in eine mit einem Fahrverbotssignal gekennzeichnete Strasse fährt, ohne dass eine in der Zusatztafel genannte Ausnahme vom Verbot gegeben ist, und auf der Strasse zudem parkiert, ist sowohl wegen Missachtung des signalisierten Fahrverbots als auch wegen Missachtung des sich aus der Signalisation ergebenden Parkverbots zu bestrafen. |