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Art. 2 Validità per gli utenti della strada
1 I segnali e le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che singole disposizioni non prevedano un’altra soluzione. 1bis I segnali e le demarcazioni sono stabiliti nell’allegato 2.18 2 I segnali e le demarcazioni non previsti per determinate categorie di veicoli, ma per il traffico in generale, devono essere osservati anche dai cavallerizzi e dai conducenti di cavalli o di altri animali grossi, eccetto il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01).19 3 Sono riservate le disposizioni speciali concernenti la circolazione stradale militare. L’articolo 101 capoversi 8 e 9 si applica ai segnali gialli e neri che si rivolgono esclusivamente agli utenti militari della strada nonché agli indicatori di direzione bianchi e arancione che si rivolgono esclusivamente al personale della protezione civile.20 18 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 19Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1862). 20Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). |