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Art. 22c Zona pedonale 80
1 Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza.81 2 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio. 80 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). |