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Art. 2a Segnaletica per zone 21
1 I segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) come anche i segnali di prescrizione possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come segnale per zone (2.59.1). 2 La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all’interno delle località. 3 I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall’inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione. 4 Con un segnale per zone possono essere indicate al massimo tre norme del traffico. 5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d’incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie non considerate orientate al traffico.22 6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l’articolo 108 capoversi 1, 2 e 4, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada orientata al traffico, questo tratto può essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.23 21Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). |