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Art. 50 Cartelli di località
1 Sulle strade principali sono collocati cartelli di località portanti un’iscrizione bianca su fondo blu («Inizio della località sulle strade principali»; 4.27; « Fine della località sulle strade principali» ; 4.28). Sulle strade secondarie sono collocati cartelli di località portanti un’iscrizione nera su fondo bianco («Inizio della località sulle strade secondarie»; 4.29; «Fine della località sulle strade secondarie»; 4.30). Sulle autostrade e sulle semiautostrade, non vi sono cartelli di località. 2 La parte anteriore del cartello di località costituisce il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie»; porta il nome della località e sotto di esso, se la località è situata nella zona di frontiera tra Cantoni, le lettere distintive attribuite al Cantone sul territorio del quale è collocato il cartello. 3 A tergo del cartello di località figura il segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie»; vi figura nello spazio superiore il nome della prossima località e, nello spazio inferiore, quello della prossima località di destinazione importante e la sua distanza. Se segue una biforcazione, possono essere indicate due località di destinazione importanti. 4 I segnali «lnizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie» sono collocati dove inizia la zona con abitazioni sparse; non devono essere collocati dopo il segnale indicante l’inizio della limitazione generale di velocità all’interno delle località (art. 22 cpv. 3). 5 Dove due località si toccano, il segnale di località porta su ambedue i lati il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie». 6 Per indicare le sommità dei passi, bisogna utilizzare cartelli di località sui quali figura, da entrambi i lati, il nome del colle completato eventualmente dalla designazione «Passo» e dall’indicazione dell’altitudine. |