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Art. 51 Indicatori di direzione
1 Gli indicatori di direzione con iscrizione di colore bianco su fondo verde indicano la strada che conduce alle autostrade e alle semiautostrade («Indicatore di direzione per le autostrade e semiautostrade»; 4.31). Gli indicatori di direzione con iscrizione di color bianco su fondo blu indicano che il luogo di destinazione annunciato può essere raggiunto soprattutto lungo strade principali («Indicatore di direzione per le strade principali»; 4.32). Gli indicatori di direzione con iscrizioni di colore nero su fondo bianco indicano che il luogo di destinazione annunciato può essere raggiunto soprattutto su strade secondarie («Indicatore di direzione per le strade secondarie»; 4.33). 2 Più località situate nella stessa direzione sono menzionate sullo stesso braccio dell’indicatore; tuttavia, ogni braccio dell’indicatore non può avere più di tre righe. 3 I relativi simboli, secondo l’allegato 2 numero 5, possono essere aggiunti al nome delle località che dispongono di un aeroporto civile, di una stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto.135 4 Se una regione è servita soltanto da un’autostrada o semiautostrada, oppure da una autostrada di circonvallazione, gli indicatori di direzione per le autostrade e semiautostrade possono essere sostituiti, dove le strade di svincolo formano una intersezione con strade secondarie, con indicatori di direzione su fondo verde portanti il simbolo di colore bianco dei segnali «Autostrada» (4.01) o «Semiautostrada» (4.03) ma senza luogo di destinazione. 5 Se le condizioni locali lo esigono, può essere collocato un «Indicatore di direzione a forma di tabella» (4.35). Alle intersezioni, può essere fissato al di sopra della carreggiata e combinato specialmente con una istallazione di segnali luminosi. Per quanto concerne i colori del fondo dei singoli segnali, è applicabile il capoverso 1. 6 ...136 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 136Abrogato dal n. I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). |