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Art. 54a Indicatori di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli 144
1 Gli indicatori di direzione con iscrizione di color bianco su fondo rosso sono usati per velocipedi, mountain-bike e mezzi simili a veicoli. 2 L’indicatore di direzione «Percorso per velocipedi» (4.50.1) e «Percorso per mezzi simili a veicoli» (4.50.4) segnala le strade che, per le condizioni del traffico e la loro situazione, si prestano particolarmente ai velocipedi e ai mezzi simili a veicoli. 3 L’indicatore di direzione «Percorso per mountain-bike» (4.50.3) segnala le strade che si prestano particolarmente alle biciclette da montagna e obbligano i loro utilizzatori ad avere particolare riguardo per i pedoni; dove la sicurezza lo esige, i ciclisti devono usare l’avvisatore e, se necessario, fermarsi. 4 Se non è necessaria l’indicazione della destinazione, gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.3 e 4.50.4 possono essere sostituiti da un «Indicatore di direzione senza destinazione» (4.51.1), un «Indicatore di direzione avanzato senza destinazione» (4.51.2) o un «Cartello di conferma» (4.51.3). 5 Dove le condizioni locali lo esigono, possono essere impiegati indicatori di direzione a forma di tabella. L’indicatore di direzione 4.50.5 è collocato per una sola cerchia di utilizzatori, l’indicatore di direzione 4.50.6 per più cerchie di utilizzatori. 6 Sugli indicatori di direzione possono inoltre figurare:
7 Al termine di un percorso per velocipedi, mountain-bike o mezzi simili a veicoli può essere posto il corrispondente cartello di fine percorso (4.51.4). 144 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). |