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Art. 67 Obbligo di rispettare i segni e le istruzioni
1 Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati:
2 I segnali e le istruzioni di altre persone devono essere rispettati se sono dati per evitare un pericolo o per regolare una difficile situazione del traffico. 3 Per far regolare la circolazione dai pattugliatori scolastici, dal personale di un’azienda o dai cadetti (cpv. 1 lett. c), da servizi della circolazione privati (cpv. 1 lett. h) nonché dal personale di veicoli d’accompagnamento contrassegnati (cpv. 1 lett. i) occorre il permesso dell’autorità cantonale di polizia. Questa dà gli ordini necessari; essa può delegare la sua competenza alle autorità locali di polizia.185 179Nuovo testo giusta il n. IV dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). 180Nuovo testo giusta l’art. 11 n. 2 dell’O del 24 ago. 2011 sul contrassegno stradale, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 4111). 183 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 20054495). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). 184 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131). 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5131). |