Art. 71 Ubicazione e esigenze tecniche
1 I semafori veicolari sono collocati sul margine destro della carreggiata. Possono essere ripetuti al di sopra della rispettiva corsia, sul lato sinistro o dall’altra parte dell’intersezione.208 1bis I semafori possono essere:
2 Il margine inferiore dei semafori si trova:210
3 I segnali luminosi devono impedire l’incontro di veicoli provenienti da direzioni diverse, eccetto l’incontro di veicoli che svoltano a sinistra con veicoli provenienti in senso inverso e quello di velocipedi e ciclomotori che svoltano a destra secondo l’articolo 69a capoverso 1 con utenti aventi la precedenza. Se il via libera è dato da frecce verdi e non esiste un segnale giallo lampeggiante (art. 68 cpv. 3), deve essere escluso anche ogni incontro tra i veicoli che svoltano in un’altra strada e i pedoni che la attraversano, e tra i veicoli che svoltano a sinistra e quelli che giungono in senso inverso.213 4 I veicoli che provengono da destra possono essere fatti passare contemporaneamente a quelli che proseguono diritto soltanto se dopo l’intersezione ciascuna delle due correnti di veicoli ha a disposizione una corsia propria. Fanno eccezione i velocipedi e i ciclomotori che provengono da destra secondo l’articolo 69a capoverso 1.214 5 La successione dei colori dei segnali luminosi è la seguente: verde – giallo – rosso – rosso e contemporaneamente giallo - verde; sono riservati gli articoli 68 capoverso 7, 69 capoverso 3, 70 capoversi 4 e 4bis. La luce rossa e la luce verde non possono essere accese insieme. La luce rossa e la luce gialla accese contemporaneamente devono spegnersi solo quando si accende quella verde.215 6 Le installazioni di segnali luminosi possono essere dotate di dispositivi complementari destinati a determinati utenti della strada, per esempio pulsanti per pedoni e ciclisti, dispositivi acustici e/o tattili per ciechi. Le installazioni di segnali luminosi per pedoni di nuova realizzazione o sostitutive devono sempre essere dotate di dispositivi tattili. Tale obbligo non si applica alle installazioni provvisorie per i cantieri. 216 208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 209 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 210 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 211 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). 215Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 216Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). |