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Art. 72a Demarcazioni tattilo-visuali 221
1 Le demarcazioni tattilo-visuali possono essere utilizzate su aree di traffico destinate ai pedoni (inclusi i passaggi pedonali) al fine di aumentare la sicurezza per persone non vedenti o ipovedenti come anche per facilitarne l’orientamento. 2 Sono ammesse linee di direzione per guidare, linee di sicurezza per delimitare un’area pericolosa, aree di biforcazione presso possibili cambiamenti di direzione, aree terminali alla fine di una linea di direzione come anche aree d’attenzione segnatamente nei posti pericolosi. 3 Le demarcazioni sono bianche; sulla carreggiata sono gialle. 221 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). |