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Art. 77 Passaggi pedonali
1 I passaggi pedonali sono demarcati da una serie di strisce gialle, eventualmente bianche, sul lastricato, parallele al bordo della carreggiata (6.17).242 2 Prima dei passaggi pedonali è demarcata parallelamente al bordo destro della carreggiata, a distanza di 50–100 cm, una linea vietante l’arresto (gialla, continua; 6.18), della lunghezza di almeno 10 m; essa vieta l’arresto volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Nelle strade a senso unico la linea vietante l’arresto è tracciata sui bordi destro e sinistro della carreggiata. Essa è omessa sulle superfici delle intersezioni, ove sono indicate demarcazioni di corsie ciclabili nonché in caso di aree di parcheggio e arresto prima di un passaggio pedonale.243 3 Le corsie pedonali (art. 41 cpv. 3 ONC244) sono delimitate sulla carreggiata da linee gialle continue; la superficie di queste corsie è tratteggiata con linee oblique (6.19). 242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). |