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Art. 89 Indicazioni diverse
1 Sulle autostrade e semiautostrade, bisogna annunciare le aree di parcheggio, i distributori di carburante, e altre istallazioni annesse (per es. ristoranti, posti d’informazione) con i segnali corrispondenti soltanto se è possibile accedere all’istallazione o all’esercizio dall’autostrada o dalla semiautostrada. Se necessario, tali segnali sono collocati nei luoghi seguenti:
2 Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77), con le frecce appropriate è collocato:
3 Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) è collocato sulle strade e semiautostrade solamente:
4 Per annunciare il prossimo telefono di soccorso, la «Tavola indicante un telefono di soccorso» (4.70) è collocata a intervalli di 50 m ai delineatori o su di essi. 5 Per annunciare centri di polizia, è collocato a 700–800 metri prima della corsia di accesso o prima della corrispondente uscita, il «Cartello indicante un centro di polizia» (4.71), con indicazione della distanza. La parola «Polizia» può essere ripetuta sui cartelli indicanti la direzione, sotto le altre iscrizioni, in caratteri di color nero su fondo bianco. 6 Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocati cartelli indicanti i chilometri (4.72) e cartelli indicanti gli ettometri (4.73).267 7 Per annunciare il successivo posto di rifornimento, il cartello complementare «Successivo posto di rifornimento» (5.17) può essere collocato sotto le tavole di indicazione previste nel capoverso 1 lettere a e b.268 8 Indicazioni complementari (come l’annuncio di un ospedale, un centro città, una stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto) nonché premesse affinché esse possano figurare sui segnali di indicazione di direzione sono definite nelle istruzioni dell’USTRA.269 9 Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocate tavole recanti informazioni sul traffico, l’instradamento a grande raggio e lo stato delle strade, nella misura richiesta dalla sicurezza della circolazione o dalla protezione ambientale.270 266Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). 267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 268Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). 269Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 270 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). |