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Art. 11 Passaggi pedonali, bambini, ciclisti 31
1 Il segnale «Pedoni» (1.22) annuncia i passaggi pedonali non riconoscibili da una distanza di 200 m. Può essere collocato soltanto fuori delle località ed esclusivamente in corrispondenza di passaggi pedonali conformi agli attuali standard di sicurezza stradale riconosciuti.32 2 Il segnale «Bambini» (1.23) indica che si deve sovente contare con la presenza di fanciulli sulla carreggiata; è collocato nei dintorni delle scuole, dei campi da gioco e simili.33 3 Il segnale «Ciclisti» (1.32) indica che sovente i ciclisti si immettono nella strada o l’attraversano; esso può essere collocato soltanto al di fuori delle intersezioni.34 31 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 32 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 33 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 34 Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). |