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Art. 111 Strade di proprietà della Confederazione 349
1 …350 2 Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l’ufficio o l’organismo incaricato dell’amministrazione della strada o dei fondi.351 La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono competenti per i loro fondi.352 3 Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.353 349 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 350Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 feb. 1992, con effetto dal 15 mar. 1992 (RU 1992 514). 351 Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 352 Nuovo testo giusta la cifra II n. 21 dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1997 704). 353 Nuovo testo giusta la cifra II 63 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |