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Art. 72 Principi
1 Le demarcazioni sono dipinte o applicate sulla carreggiata oppure vi sono incastrate; le demarcazioni possono essere tracciate anche con altri mezzi (per esempio pietre da pavimentazione stradale), a condizione che essi soddisfino i requisiti di colore, dimensioni e sicurezza posti dal diritto federale alle demarcazioni. Le demarcazioni non devono sporgere in modo da disturbare e devono essere il più possibile antisdrucciolevoli. Se necessario, sono riflettenti. Le linee di demarcazione possono all’occorrenza essere munite di catarifrangenti.217 1bis Sono vietati gli elementi costruttivi simili alle demarcazioni che possono essere confusi con esse, che ne compromettono l’effetto o che in altro modo possono dare l’impressione di avere un significato attinente alle norme della circolazione stradale.218 2 Se delle demarcazioni devono essere provvisoriamente spostate (ad es. in caso di cantieri o di deviazioni del traffico), vengono applicati dischi convessi di colore giallo-arancione con riflettori di colore giallo-arancione, demarcazioni giallo-arancione e corpi indicatori di direzione giallo-arancione per sopprimere la validità delle demarcazioni bianche esistenti. Allo scopo di sottolineare la rotta, anche i corpi indicatori di direzione e le demarcazioni possono essere completati con riflettori.219 3 Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione come anche le iscrizioni previste nella presente ordinanza. Il DATEC può inoltre prevedere demarcazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare peculiarità locali.220 4 L’articolo 90 si applica inoltre alle demarcazioni apposte sulle autostrade e semiautostrade. 5 Il DATEC emana istruzioni concernenti le demarcazioni. 217 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 218 Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta mod. avanti l’all. 1. 219Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). 220 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2719). |