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Art. 79a Demarcazione di divieti di fermata e sosta 247
1 Le linee sul bordo della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (linee gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano la sosta nel luogo demarcato. Se il posto in cui è vietata la sosta è contrassegnato da una scritta come «Taxi» o un numero di targa, il simbolo degli «Invalidi» (5.14) o della «Stazione di ricarica» (5.42), è consentita la fermata per far scendere o salire i passeggeri nonché caricare o scaricare le merci soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati. 2 Le linee (gialle, continue; 6.25) sul bordo della carreggiata vietano la fermata volontaria nel punto indicato. 3 Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) contrassegnano le fermate dei trasporti pubblici del servizio di linea. Su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere, purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati. 247 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). |