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Art. 83 Barriere
1 Dove la circolazione deve essere temporaneamente vietata, possono essere istallate delle barriere (ad es. ai passaggi a livello, ai posti di dogana, agli aeroporti). L’aspetto di queste barriere è regolato dalle disposizioni relative alle barriere delle ferrovie federali (art. 93 cpv. 1). 2 Quando gli utenti della strada devono aprire loro stessi una barriera, sono tenuti a richiuderla, se ciò non avviene automaticamente.260 3 Nei luoghi dove lo sbarramento è di breve durata e la circolazione poco importante, possono essere adoperati catene, corde e altri simili dispositivi; sono rigati in rosso e bianco o contrassegnati da banderuole triangolari rosse e bianche. 260 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 1 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). |