|
Art. 1 Contenuto, abbreviazioni e definizioni
1 La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione. 2 Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
3 I numeri entro parentesi che figurano dopo la designazione di un segnale o di una demarcazione si riferiscono alle figure numerate nell’allegato 2. 4 I termini «all’interno delle località» o «nelle località» designano una zona che incomincia al segnale «Inizio della località sulle strade principali» (4.27) o «Inizio della località sulle strade secondarie» (4.29) e termina al segnale «Fine della località sulle strade principali» (4.28) o «Fine della località sulle strade secondarie» (4.30). Il termine «fuori delle località» designa una zona che incomincia al segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie» e termina al segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie». 5 I cartelli15 complementari sono dei cartelli che portano indicazioni completive inerenti ai segnali (art. 63). 6 Le autostrade e le semiautostrade sono strade designate rispettivamente dal segnale «Autostrada» (4.01) o dal segnale «Semiautostrada» (4.03) e sulle quali sono applicabili norme particolari della circolazione (art. 45 cpv. 1). 7 Le strade principali sono strade designate dal segnale «Strada principale» (3.03) sulle quali i conducenti, in deroga alla precedenza da destra prevista dalla legge (art. 36 cpv. 2 LCStr), beneficiano della precedenza alle intersezioni (art. 37 cpv. 1). 8 Le strade secondarie sono tutte le strade il cui inizio non è segnalato in modo particolare e sulle quali sono applicabili le norme generali della circolazione (per es. la precedenza da destra secondo l’art. 36 cpv. 2 LCStr). 9 Le strade orientate al traffico sono tutte le strade all’interno delle località destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici.16 10 ...17 4 Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 5 Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). 6 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU2015 2459). 9Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 11Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054495). 13 Introdotta dall’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). 15 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). 17 Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 20202145). |